L’introduzione del Trust nel diritto Svizzero
Questo memorandum si propone esclusivamente di dare qualche
breve indicazione sul Trust a clienti ed ai loro consulenti. Come usuale in alcuni campi del diritto, nel Trust esistono termini e riferimenti propri dell’istituzione che.
Introduzione
Il Trust è un istituto tipico dell’ordinamento inglese ed è una creazione dell’equity (insieme di regole sussidiarie della common law ed intesa come fonte di diritto), che non trova un identico istituto nel diritto continentale anche se esistono istituti simili, che si avvicinano al Trust di tipo anglosassone. Il Trust presuppone la coesistenza di regole di common law e di equity. Nella sostanza, il Trust consiste in un rapporto giuridico (legal arrangement) tra il costituente ed il fiduciario, in base al quale il costituente trasferisce dei beni al fiduciario, il quale si obbliga detenere e ad amministrare detti beni non per beneficio ed proprio uso ma a beneficio e nell’interesse dei beneficiari del Trust. Il Trust è un importante e diffuso istituto riconosciuto negli ordinamenti giuridici di diverse nazioni, non solo di common law, ovvero basate su di un ordinamento di tipo giurisprudenziale di portata generale, dunque applicabile a tutti i soggetti e a tutti i rapporti.
Nell’ambito di questo breve sunto, per facilitare l’approccio alla istituzione del Trust ed alla sue tipiche figure, verranno indicati termini in italiano accanto a quelli propri in inglese, per una miglior identificazione dei soggetti e delle rispettive funzioni, siccome determinate figure hanno denominazioni proprie non sempre propriamente traducibili.

